Statuto
TITOLO I COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO.
Art. 1 Costituzione
È costituita l’associazione culturale di volontariato, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “I Grilli Scardusi”, con sede in Nettuno, in via xxxxxxxxxxxxxxx. L’associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto.
Art. 2 Durata dell’associazione e sue sedi
L’Associazione ha durata illimitata e può istituire sedi secondarie o sezioni in tutto il territorio nazionale o all’estero mediante delibera del consiglio direttivo. La sede può essere trasferita mediante delibera del consiglio direttivo.
Art. 3 Carattere dell’associazione
L’associazione ha carattere sociale e culturale-educativo, è improntata a criteri democratici per il perseguimento di finalità di solidarietà ed è impegnata per l’affermazione e la consapevolezza della dignità umana e dei diritti dell’uomo e degli esseri viventi attraverso una cultura non violenta e pacifista. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, sia con gli altri soci, sia con terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi.
Art.4 Scopi dell’associazione
L’associazione, avvalendosi delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti, ha scopi sociali, educativi, culturali e scientifici e si propone di promuovere tutte le iniziative necessarie, finalizzate alla: a) tutela e sostentamento dei più deboli e dei meno abbienti, bambini, anziani ed immigrati; b) conservazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente: naturalistico, architettonico, culturale, della biodiversità e di ogni forma di vita animale e vegetale – quali beni irrinunciabili per l’umanità; c) promozione, organizzazione e gestione di ogni tipo di iniziativa in tutti i campi e settori dell’educazione e della formazione: cultura, arte, spettacolo, musica, scienza e tecnica (seminari, convegni, mostre, produzioni editoriali-informative sia scritte che audiovisive); d) promozione e costituzione di corsi e scuole di approfondimento e specializzazione di ogni livello; e) conservazione, valorizzazione e gestione di aree verdi e di pregio ambientale nonché di edifici storici; f) conoscenza e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e biologici, anche con l’organizzazione di apposite fiere e mostre-mercato; g) promozione di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine; h) educazione alla legalità; i) applicazione dei principi della democrazia diretta e partecipativa che favorisca il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini nella vita politica, sociale ed economica, ivi compresa la costituzione di liste civiche da presentare alle consultazioni elettorali; l) divulgazione delle proprie competenze e documentazioni, sia in Italia che all’estero, a scuole, enti pubblici e privati, imprese, industrie, associazioni, sindacati, professionisti, insegnanti ed operatori sociali, studenti ecc.; m) promozione di forme associative di cooperazione culturale e sociale; n) piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini; o) realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali. In particolare l’associazione intende perseguire gli scopi sociali attraverso:
a) Educazione. Educare alla realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo. Educare alla partecipazione alla vita politica attiva del cittadino. Educare a nuovi stili di vita che possano dar vita ad un modello di sviluppo sostenibile. b) Promozione. Promuovere il diritto alla libera informazione, sia come diritto di chi opera nel settore giornalistico ad esprimere liberamente la propria opinione, sia come diritto di ogni cittadino a ricevere un’informazione libera da qualsiasi condizionamento economico e/o politico. Promuovere e divulgare il rispetto per l’ambiente come dovere di ciascun individuo e dell’intera collettività. c) Difesa. Difendere, nell’interesse della collettività, i valori e gli scopi dell’associazione.
Art. 5 Prestazioni dei soci e attività dell’associazione
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Allo scopo di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri componenti che non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese sostenute per lo svolgimento delle attività. L’entità e le modalità del rimborso devono essere approvate dal consiglio direttivo. Nei limiti necessari a qualificare o specializzare l’attività, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o consorziarsi con associazioni già esistenti. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà pertanto svolgere attività commerciali e finanziare tutte le iniziative previste dallo statuto, purchè siano funzionali ed accessorie al raggiungimento degli scopi statutari e secondaria rispetto all’attività istituzionale. Nell’ambito delle predette finalità e comunque entro i limiti della sua capacità giuridica, l’associazione potrà compiere tutti i necessari atti patrimoniali e di disposizione di beni e servizi, ivi comprese quelle di acquistare supporti e strumenti necessari alla realizzazione degli scopi associativi, stipulare contratti anche immobiliari, sottoscrivere e stipulare a nome di tutti gli associati convenzioni con enti pubblici e privati, amministrazioni, organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello locale. L’associazione potrà operare in regime di convenzione con enti pubblici e privati.
TITOLO II I SOCI.
Art. 6 Componenti dell’associazione
Compongono l’associazione:
a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari.
· Sono soci fondatori, coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono tenuti al pagamento della quota sociale. · Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti la cui domanda di ammissione sia stata espressamente accettata dal consiglio direttivo. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono tenuti al pagamento della quota sociale. · Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che rendano un particolare servizio all’associazione e che vi siano ammessi con tale qualifica, su proposta del consiglio direttivo, dall’assemblea degli associati e non hanno diritto di voto. L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell’assemblea dei soci. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota. Spetta al consiglio direttivo deliberare sull’ammissione dei soci con una maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.
Art. 7 Ammissione di nuovi soci
Coloro i quali intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda al consiglio direttivo, specificando: a) dati anagrafici e professione; b) di essere a conoscenza delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni dell’associazione impegnandosi a rispettarli; Sull’accoglimento della domanda decide il consiglio direttivo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 8 Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’assemblea. La qualità di socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, viene meno in seguito a: · rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al presidente · morte o perdita della capacità di agire, per le persone fisiche, per estinzione per gli enti. · Per non aver effettuato il versamento della quota associativa · Per comportamento contrario agli scopi e ai principi dell’associazione, in seguito a delibera del consiglio direttivo.
TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione: · L’assemblea dei soci; · Il consiglio direttivo; · Il presidente.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi, nei limiti deliberati dal consiglio direttivo.
Art. 10 Composizione e compiti dell’assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci, rappresenta l’universalità degli associati e le delibere prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L’assemblea dei soci si riunisce su convocazione del presidente stesso, almeno una volta all’anno. L’assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria ha il compito di: a) approvare il bilancio d’esercizio; b) eleggere il consiglio direttivo; c) approvare regolamenti interni; d) trattare tutto ciò che riguarda i fatti inerenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; e) approvare transazioni immobiliari. L’assemblea straordinaria delibera su: a) modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo; b) scioglimento dell’associazione e nomina dei liquidatori; c) le controversie tra singoli soci ed associazione.
Art. 11 Votazioni e delibere dell’assemblea
L’Assemblea è valida, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese a maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega. Per modificare lo statuto o deliberare sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’assemblea delibera con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti fisicamente o per delega. L’assemblea si convoca inoltre, ogni qualora il presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno 2/3 dei componenti del consiglio direttivo. L’assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. E’ ammesso il voto per delega, conferito ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.
Art. 12 Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in mancanza da un membro del consiglio direttivo scelto dall’assemblea. Il presidente nominerà un segretario il quale redigerà il verbale della seduta che sarà firmato dal presidente e dal segretario. Le delibere dell’assemblea saranno vincolanti per tutti i soci, siano essi dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di visionare i verbali dell’assemblea. Hanno diritto d’intervento all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Art. 13 Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 e un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo resterà in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Il consiglio direttivo ha la competenza di: a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria; b) organizzare il funzionamento dell’associazione; c) redigere il bilancio d’esercizio che sottoporrà all’approvazione dell’assemblea; d) stabilire le quote annuali dovute dai soci; e) predisporre un regolamento per organizzare gli aspetti pratici e particolari dell’associazione, il quale sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea; f) predisporre e organizzare, nel rispetto della legge e del presente statuto, progetti di qualsivoglia natura inerenti all’oggetto sociale. Il consiglio direttivo ha facoltà di: a) delegare tutte o parte delle sue funzioni al presidente o altre persone di sua fiducia siano esse soci o non soci, determinando i limiti della delega; b) istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni ed i compensi; attivare collaborazioni per la gestione dei progetti e delle attività dell’associazione.
Art. 14 Convocazione e sedute del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente che rappresenterà l’associazione in ogni sua attività ed in ogni sede. Il consiglio direttivo si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta i 2/3 dei componenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio. La seduta è valida se sono presenti almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio. Sono eletti dal consiglio direttivo, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, il presidente, il vicepresidente e il tesoriere.
Art. 15 Il presidente
Il presidente ha competenza di: a) predisporre il programma delle attività dell’associazione; b) redigere la relazione consuntiva delle attività dell’associazione; c) vigilare sulle strutture e servizi dell’associazione; d) determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza e funzionalità dell’associazione; e) emanare regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione; f) individuare, istituire e presiedere comitati tecnici e scientifici, determinandone la durata, il funzionamento, le modalità, gli obiettivi ed i compensi; Il presidente assume, nell’interesse dell’associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nelle competenze del consiglio direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza. Il presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì, eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Art. 16 Responsabilità del presidente
Il presidente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano tale attività: egli rappresenta l’associazione di fronte a terzi, in conformità ai poteri delegati dal consiglio direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l’andamento della sua attività eseguendo le delibere del consiglio direttivo per quanto gli compete. Il presidente, e in sua assenza o impedimento il vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il presidente ed il vice presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del consiglio direttivo.
Art. 17 Rappresentanza legale dell’associazione
La rappresentanza legale dell’associazione in giudizio e di fronte a terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al presidente, al tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal consiglio direttivo specifici incarichi, ciascuno nell’ambito dei compiti ad essi attribuiti.
TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 18 Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito da donazioni e lasciti testamentari e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da quote e contributi associativi e da terzi, da contributi di privati, da contributi di organismi internazionali, da sovvenzioni dello stato e di enti pubblici o privati, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali inerenti e funzionali agli scopi dell’associazione.
Art. 19 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l’assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Si fa espressamente divieto di distribuire gli utili o avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonché di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, se non altrimenti stabilito dalla legge.
Art.20 Fondo di riserva dell’associazione
Il consiglio direttivo, per maggior sicurezza e cautela nei confronti degli associati, può istituire un fondo di riserva da iscrivere in bilancio in cui siano stanziati, alla fine di ogni esercizio contabile, il 5% degli utili di gestione a copertura delle eventuali perdite o disavanzi sofferti, fino al raggiungimento del 20% del capitale netto di gestione.
TITOLO V COLLEGIO DEI REVISORI
Art.21 Nomina e funzioni dei revisori
Nel caso in cui non sia obbligatorio per legge, l’Assemblea dei soci, qualora lo ritenesse opportuno, può eleggere un collegio dei revisori composto di tre membri che durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato dell’associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli saranno trascritti su apposito libro. Il collegio potrà, altresì, indirizzare al presidente ed al consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili ai fini dell’assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto della legge e dello statuto. Il collegio, per volere dell’assemblea, potrà essere incaricato di decidere sulle controversie tra singoli soci e associazione, in base allo statuto ed alle leggi vigenti, in questo caso le decisioni del collegio saranno inappellabili. TITOLO VI SCIOGLIMENTO E NORME FINALI
Art.22 Scioglimento dell’associazione
L’associazione s’intende sciolta di diritto nei casi previsti dalla legge. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria che provvederà alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri. Dopo le procedure di estinzione delle obbligazioni verso terzi, il patrimonio rimanente sarà devoluto, su proposta del consiglio direttivo, ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.
Art.23
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
