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ARCHIVIO GENCHI: RIESAME, AGI’ BENE E SU INPUT DI DE MAGISTRIS

venerdì 17 aprile 2009, di laura

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ARCHIVIO GENCHI: RIESAME, AGI’ BENE E SU INPUT DI DE MAGISTRIS (AGI) - Roma, 16 apr. - Gioacchino Genchi non ha violato la legge quando, nella veste di consulente dell’ex pm di Catanzaro, LUigi De Magistris, ha acquisito ed elaborato i tabulati telefonici relativi a utenze in uso a parlamentari ed esponenti dei servizi di sicurezza ne’ ha violato la privacy quando ha effettuato 2600 interrogazioni all’Anagrafe Tributaria utilizzando l’abilitazione del Comune di Mazara del Vallo. E’ quanto si legge nelle motivazioni con cui il tribunale del riesame di Roma, venerdi’ scorso, dando ragione a Genchi, ha disposto l’annullamento del sequestro di copia dell’archivio eseguita dai Ros su richiesta della procura. Il collegio dei giudici, presieduti da Francesco Taurisano, non ha alcun dubbio sul buon operato di Genchi. Con riferimento all’accusa di abuso d’ufficio (per aver violato la norma che prevede la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l’acquisizione di tabulati di membri del Parlamento e quella sulle utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza), il riesame scrive testualmente: "Le attivita’ di acquisizione, di elaborazione e di trattamento dei dati storicizzati nei tabulati attestanti il traffico telefonico compiute da Ganchi non possono definirsi illecite. Egli non violo’ le guarentige a tutela dei parlamentari interessati dalle acquisizioni dei tabulati di traffico telefonico". Genchi "ha agito, di volta in volta, in forza del decreto autorizzatorio emesso dal pm, comunicandogli ogni emergenza di conoscenza storica circa il coinvolgimento di membri del Parlamento conme soggetti intestatari ovvero usuari di utenze di telefonia (come nei casi del senatore Pittelli, dell’onorevole Prodi e del senatore Mastella, ndr). Non sussiste - si legge ancora - profilo di illiceita’ nella condotta acquisitiva di Genchi ne’ e’ rinvenibile illiceita’ nell’esercizio delle funzioni di elaborazione e trattamento dei dati, legittimamente e lecitamente raccolti in forza dei provvedimenti del pm, funzioni legalmente dovute nella qualita’ di consulente tecnico". Stesso discorso vale per l’analisi delle utenze telefoniche intestate alla Presidenza del Consiglio, al ministero della Difesa, a quello dell’Interno e a una persona. Per il tribunale del riesame, la procura di Roma "non ha definito la specificita’ e la concretezza della violazione addebitabile al consulente tecnico, strutturante ’il factum’ costituente il reato di abuso d’ufficio". Insomma, Genchi ha agito sempre "nell’esercizio delle sue funzioni di ausiliare del pm De Magistris, ne’ e’ dato comprendere il nocumento per la sicutreza dello Stato". (AGI) Cop (Segue) 161433 APR 09 NNNN

ARCHIVIO GENCHI:RIESAME, AGI’ BENE E SU INPUT DI DE MAGISTRIS (2) (AGI) - Roma, 16 apr. - "Il reato di abuso d’ufficio - sottolinea il riesame - e’ configurabile non solo quando la condotta tenuta dall’agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando la stessa contraddice lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno ’svolgimento della funzione o del servizio’ che oltrepassi ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine". Quanto all’accusa di accesso abusivo a un sistema informatico e alla violazione della privacy in relazione all’incursione nell’anagrafe tributaria da parte di Genchi che ha effettuato 2600 interrogazioni riguardanti 594 soggetti "elaborando e trattando i dati ben oltre i termini e le finalita’ per i quali aveva conseguito le abilitazioni", il tribunale del riesame evidenzia l’insussistenza del ’fumus’ incolpativo ravvisato dalla procura di Roma: "La situazione accertata dal direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate e la provvisoria contestazione formulata dal pm romano non definiscono il ’nocumento’ che dalla condotta di Genchi sarebbe derivato alle persone alle quali i dati si riferiscono e al loro patrimonio; nocumento costituente condizione obiettiva di punibilita’". E ancora: "Non costituisce reato la violazione della normativa sulla tutela di dati personali che produca un ’vulnus’ non significativo alla identita’ personale del soggetto passivo e alla sua privacy, inidonea a determinare un danno patrimoniale apprezzabile". La procura di Roma, ritenendo che il riesame sia entrato nel merito dell’inchiesta, fara’ ricorso in Cassazione.(AGI) Cop 161449 APR 09

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